Sanatoria 2012: interpretazione allargata per la prova di presenza

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Uno dei problemi che stanno ostacolando la regolarizzazione dei lavoratori stranieri in questa sanatoria 2012 è la prova della loro presenza in Italia. Per affrontare questo problema,  l’Avvocatura Generale dello Stato ha permesso anche la possessione di alcuni documenti che davvero dimostrano che il lavoratore interessato stava in Italia prima di dicembre 2011. Vi presentiamo l’analisi dell’avvocato Elvio Pasca di stranieriinitalia.it .

viminale sanatoria 2012

Vanno bene schede telefoniche, tessere di mezzi pubblici e altri documenti rilasciati da privati che svolgono ”una funzione, un’attribuzione o un servizio pubblico”. L’Avvocatura di Stato sposa la “linea Riccardi”, dando finalmente una chance a molti lavoratori stranieri

Certificati medici e multe, certo, ma anche schede telefoniche, abbonamenti a mezzi pubblici o attestazioni di centri di accoglienza o di ricovero. Si allunga, e di molto, la lista dei documenti che possono attestare la presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 e che sono indispensabili per la regolarizzazione.

Tardi, forse troppo, alla fine il chiarimento è arrivato. E per fortuna ha vinto la linea Riccardi, quell’ interpretazione più estensiva di “organismo pubblico” caldeggiata dal ministero dell’integrazione che finora doveva vedersela con le chiusure dai ministeri del lavoro e dell’Interno. A metterlo nero su bianco è un parere reso oggi al governo dall’Avvocatura Generale dello Stato, (l’organo di consulenza giuridica dello Stato) che potrebbe far impennare nei prossimi (pochi) giorni le domande di regolarizzazione.

Chi sono, si chiede innanzitutto l’Avvocatura, i destinatari della regolarizzazione? “Stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un’amministrazione o da un ente pubblico” si legge nel parere. E già questa sembra un’implicita bacchettata alla scelta di far certificare da un “organismo pubblico” la presenza del clandestino in Italia.

Dopodiché arriva l’interpretazione della nozione di “organismo pubblico”. Scrive l’Avvocatura: “La ratio sottesa all’adozione del più ampio termine di “organismi pubblici” è proprio quella di includervi anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

Interessantissima, a questo punto, è la lista di esempi di documentazione da ritenere valida. Perché comprende “la certificazione medica proveniente da struttura pubblica” così come “il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore”, ma “tessere nominative dei mezzi pubblici; certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc; titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3 ecc…); centri di accoglienza eo di ricovero autorizzati o anche religiosi”.

Alcuni di questi documenti non arrivano da amministrazioni pubbliche, ma, nota l’Avvocatura dello Stato, sono comunque rilasciati “da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblico, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente”. Dare un’interpretazione diversa, ammonisce il parere, “significherebbe contrastare la volontà del legislatore”.

Nello stesso parere ci sono anche altri due chiarimenti su prove fornite prima del 31 dicembre 2011 da autorità pubbliche non italiane: il timbro Schengen di un altro Paese apposto sul passaporto del lavoratore (è il caso di chi è passato per altri Paesi europei prima di arrivare in Italia), e la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.

Il timbro, da solo, non basta. Può infatti “attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale”.Va quindi accompagnata da altra documentazione rilasciata da “organismi pubblici”, sempre nella vasta interpretazione data sopra.

Via libera, invece, ai documenti dei consolati. “Si tratta , infatti di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale”.

Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato

Elvio Pasca

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Plurale: 2 risposte a “Sanatoria 2012: interpretazione allargata per la prova di presenza”

  1. Per ottenere il permesso di soggiorno e’ valida la dichiarazione di un presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta all’uffico del Registro ?

    • Salve Franco, sì la dichiarazione di un presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica, ma sempre la stessa deve dimostrare che provvederà a sostenere economicamente questo sportivo che ha bisogno del permesso di soggiorno con almeno un minino di soldi pari all’assegno sociale dell’anno in corso: http://permessodisoggiorno.org/assegno-sociale-quanti-soldi-servono-per-restare-in-italia/

      L’attività sportiva può anche essere svolta in modo autonomo. In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere corredata:
      1) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2) del kit che si ritira gratuitamente presso l’ufficio postale dotato del servizio Sportello Amico.
      2) Fotocopia del passaporto od altro documento equivalente. Per saperne di più, clicca qui: http://permessodisoggiorno.org/documenti-equipollenti-al-passaporto/

      Attenzione:

      1) Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche al fine di consentire il trasferimento dello sportivo straniero tra società sportive diverse nell’ambito della medesima federazione previa stipula di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

      2) Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nell’ambito del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri fissato con il decreto di programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      3) La dichiarazione nominativa di assenso del CONI è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.

      Sperando di essere stati chiari, vi auguriamo ogni bene! Siamo a disposizione per ogni chiarimento!

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