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Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 era tanto atteso non solo dagli immigrati senza regolare permesso di soggiorno, ma anche da tanti cittadini colpiti dalla pandemia da Covid 19. Per gli stranieri che vivono in Italia senza regolare permesso di soggiorno, questo era un momento molto atteso, specialmente che l’ultima sanatoria fu nel 2012 quando c’era Mario Monti come presidente del Consiglio dei Ministri. Purtroppo, quest’anno la regolarizzazione non riguarda tutti i settori.
Secondo quando anticipato dalla Ministra Teresa Bellanova durante la presentazione di questo decreto, il principali settori sono l’agricoltura e lavoro domestico dove troviamo colf e badanti. Lei stessa ha parlato dell’Art. 110-bis che è il cuore di quanto riguarda la regolarizzazione degli stranieri e l’emersione di rapporti di lavoro irregolari (riferimento alla bozza).
Chi potrà chiedere un permesso di soggiorno? Per quanto tempo? Quando fare la domanda e dove? Quanto bisogna pagare?
Art.110-bis: Emersione di rapporti di lavoro
1.Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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In sintesi:
- SETTORI DI LAVORO: allevamento, agricoltura, acquacoltura, zootecnia, pesca, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, e lavoro domestico (colf e badanti).
- DURATA E COSTO: Le domande si faranno dal 01 giugno fino al 15 agosto 2020. Il datore deve pagare 500 euro per ogni lavoratore a emergere o regolarizzare se la domanda. Se la richiesta è fatta dal lavoratore immigrato, allora paga 130 euro.
- TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO: Il permesso di soggiorno sarà temporaneo e valido per circa 6 mesi per cercare un lavoro e poi verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro rinnovabile. in presenza d’un contratto di lavoro; 1 anno o 2 anni se si ha il contratto di lavoro.
- ESCLUSIONE:
- Datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.
- Lavoratori con un provvedimento di espulsione; segnalati non ammissibili nel territorio dello Stato; considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; condannati, anche con sentenza non definitiva·
NB: Quando arriveranno i decreti attuativi, le domande saranno inviate in questo modo:
- INPS: Cittadini italiani e dell’Unione Europea con i requisiti richiesti per l’emersione dal lavoro irregolare.
- Sportello Unico per l’Immigrazione: lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno regolare per avere il nulla osta da portare alla questura, presenti in Italia l’8 marzo 2020 + altri requisiti.
- Questura: lavoratori stranieri con permesso di soggiorno regolare, ma scaduto prima del 31/10/2019 + altri requisiti.
TUTTO IL TESTO SUL LINK IN BLU QUI SOTTO
Il presidente ha firmato il decreto Rilancio il 19/05/2020 e il decreto è nella Gazzetta n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21: D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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