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In materia di concessione della cittadinanza italiana (per residenza ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della stessa legge), il termine “proroga” può avere significati diversi. È importante distinguerli perché spesso vengono confusi.

1. Che cos’è la “proroga” nella pratica della cittadinanza?
Quando il richiedente accede al portale del Ministero dell’Interno destinato alle pratiche di richiesta della cittadinanza italiana e vede la dicitura “Proroga”, generalmente significa che l’Amministrazione ha deciso di estendere il termine del procedimento amministrativo per completare l’istruttoria.
In altre parole:
- la domanda non è stata respinta;
- la domanda non è stata accolta;
- il procedimento continua;
- il Ministero ritiene di aver bisogno di ulteriore tempo per acquisire documenti, pareri o verifiche.
Molto spesso la proroga è collegata a:
- verifiche di sicurezza;
- richieste di informazioni alle Questure;
- acquisizione di certificazioni da altre amministrazioni;
- approfondimenti sulla continuità della residenza;
- controlli sui precedenti penali o di polizia;
- verifica del reddito e dell’integrazione sociale.
2. Quali sono i riferimenti normativi sulla proroga nella procedura di richiesta di concessione della cittadinanza italiana?
La normativa principale è:
Per le domande di cittadinanza per residenza e matrimonio, il termine di definizione è stato oggetto di varie modifiche legislative.
In sintesi:
- fino al 2018 il termine era di 730 giorni;
- il cosiddetto “Decreto Sicurezza” del 2018 aveva portato il termine a 48 mesi;
- successivamente il termine è stato ridotto a 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi nei casi particolarmente complessi.
Questo significa che il Ministero può concludere il procedimento:
- entro 24 mesi;
- oppure entro 36 mesi se sussistono esigenze istruttorie particolari.
3. Quando arriva la proroga a chi ha chiesto la cittadinanza italiana?
Non esiste un momento fisso.
Generalmente la proroga compare:
- quando il termine ordinario di 24 mesi sta per scadere;
- oppure quando l’Amministrazione si rende conto che non riuscirà a concludere l’istruttoria nei tempi ordinari.
Molti richiedenti la vedono apparire tra il 20° e il 24° mese dalla presentazione della domanda.
Tuttavia non è una regola assoluta.
4. La proroga deve essere motivata nella pratica della cittadinanza italiana?
Sì.
Secondo i principi della Legge 241/1990, la proroga non dovrebbe essere un atto automatico. L’Amministrazione deve indicare le ragioni che rendono necessario l’allungamento dei tempi istruttori.
Negli ultimi anni diversi giudici amministrativi hanno affermato che:
- il Ministero non può mantenere indefinitamente aperta una pratica;
- la proroga deve essere collegata a reali esigenze istruttorie;
- il richiedente ha diritto a conoscere lo stato del procedimento.
5. Cosa dice la giurisprudenza recente sulla proroga nella pratica della cittadinanza italiana?
L’orientamento prevalente dei TAR e del Consiglio di Stato è abbastanza chiaro.
Principio n. 1 sulla cittadinanza italiana
La cittadinanza per concessione resta un atto discrezionale dello Stato.
Ciò significa che il richiedente non ha automaticamente diritto alla cittadinanza solo perché possiede i requisiti formali. Il Ministero conserva un margine di valutazione.
Principio n. 2 sulla cittadinanza italiana
La discrezionalità non significa arbitrarietà.
L’Amministrazione deve:
- rispettare i termini di legge;
- motivare gli atti;
- concludere il procedimento.
Principio n. 3 sulla cittadinanza italiana
Il silenzio oltre i termini può essere impugnato. Se il procedimento supera i termini massimi previsti dalla legge, il richiedente può rivolgersi al TAR con un ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa continua a riconoscere questo rimedio come strumento per obbligare il Ministero a pronunciarsi.
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6. La proroga significa che la domanda verrà respinta?
Assolutamente no.
Molti richiedenti si preoccupano quando leggono “Proroga”, ma nella maggior parte dei casi significa semplicemente che l’istruttoria non è ancora terminata.
Dopo la proroga la domanda può:
- essere accolta;
- essere respinta;
- ricevere una richiesta di integrazione documentale.
La proroga, da sola, non anticipa l’esito finale.
7. Cosa deve fare il richiedente se gli arriva una proroga della sua pratica della cittadinanza italiana?
Se compare la dicitura “Proroga”:
Se il termine massimo di 36 mesi non è ancora trascorso
Conviene:
- verificare periodicamente il portale;
- mantenere aggiornata la PEC e l’indirizzo email;
- controllare che il permesso di soggiorno (se necessario) sia regolare;
- conservare documentazione reddituale e anagrafica aggiornata.
Se arrivano richieste di integrazione
Bisogna rispondere entro i termini indicati.
Se arriva un preavviso di rigetto
Si applica l’art. 10-bis della Legge 241/1990.
In quel caso il richiedente ha diritto a presentare osservazioni e documenti per contrastare i motivi ostativi indicati dal Ministero.
Se sono trascorsi oltre 36 mesi
È opportuno valutare:
- un accesso agli atti;
- una diffida al Ministero;
- un eventuale ricorso al TAR per silenzio-inadempimento.
8. Aspetto pratico molto importante per gestire la proroga della cittadinanza italiana
Negli ultimi anni ho visto molti richiedenti interpretare la “proroga” come un segnale negativo. In realtà, nella maggior parte dei casi, è semplicemente un indicatore che la pratica è ancora oggetto di verifiche.
La vera situazione da monitorare non è tanto la comparsa della parola “Proroga”, quanto:
- da quanto tempo è stata presentata la domanda;
- se il Ministero ha richiesto integrazioni;
- se è stato notificato un preavviso di rigetto;
- se è stato superato il termine massimo di 36 mesi.
Se mi dici:
- la data esatta di presentazione della domanda;
- se si tratta di cittadinanza per residenza o per matrimonio;
- la fase attuale visualizzata sul portale del Ministero;
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