Permesso di Soggiorno

Il visto di reingresso: cosa è e chi lo deve chiedere?

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Nelle precedenti pubblicazioni abbiamo parlato di come ottenere un visto per entrare in Italia per la prima volta. Abbiamo anche parlato di paesi i cui cittadini non hanno bisogno di visto per soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni. Questa volta parliamo di visto di reingresso.  Consente l’ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

Visa o visto di reingresso in Italia per riavere il permesso di soggiorno




I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto

sono stabiliti dall’art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:

I.  il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge – e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.

II. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto.

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III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente.

Ricordiamo, infine, che il visto di reingresso va richiesto presso la rappresentanza diplomatica dell’Italia nel paese in cui ti trovi al momenti della perdita o della scadenza del permesso di soggiorno. Vale a dire che è l’ambasciata italiana o consolato italiano che decide se concedere o no il nuovo visto. Lo fa anche esaminando e rispettando le ragioni date dalla questura di compentenza. Se ti capiterai in una di queste situazioni e nelle condizioni descritte qui sopra, bisogna sapere che non è la fine del modo. Esiste sempre una soluzione per rientrare in Italia e riacquista il permesso di soggiorno anche dopo la scadenza.

Fonte: Ministero degli Esteri

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