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Continuiamo la spiegazione e la descrizione dei diversi tipi di permesso di soggiorno che è uno degli obiettivi del sito permessodisoggiorno.org. Adesso parliamo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, ha l’obbligo di iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego della provincia di residenza. Dal mese di settembre 2013, lo può fare anche lo studente straniero che ha finito almeno un ciclo di studio o formazione professionale ancora alla ricerca di un lavoro in Italia.
Rimarrà iscritto in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 – art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità…
Allo scadere della validità del permesso, il cittadino straniero che avrà trovato un’occupazione sarà autorizzato a restare in Italia:
- solo attraverso la dimostrazione di un reddito minimo annuo corrispondente ai parametri per il ricongiungimento familiare, cioè un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è possibile anche oltre l’anno. La questura valuterà caso per caso la situazione del richiedente, ponendo particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali del cittadino migrante. Ai fini del rinnovo del permesso è necessario dimostrare un reddito minimo annuo corrispondente ai parametri per il ricongiugimento familiare.
- nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro e senza reddito, deve lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro. Questo è uno dei casi che vengono accettate durante la firma del contratto di soggiorno prima dell’iniziare il lavoro o la regolarizzazione di un lavoro già esistente.
Principali documenti che bisogna presentare per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2 del kit che si ritira allo Sportello Amico delle Poste Italiane);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
- Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste collocamento) ovvero la comunicazione INPS attestante la misura di sostegno al reddito.
- Attestazione di domicilio (contratto di affitto o certificato di ospitalità)
- Prova di pagamento per:
- contributo per il rilascio del permesso di soggiorno di 1 anno: 40,00€
- marca da bollo da euro 16,00;
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione conferisci seguenti diritti:
- Firmare un contratto di affitto
- Firmare un contratto di assicurazione
- Mantenere l’iscrizione anagrafica
- Accedere all’assistenza sanitaria a parità di trattamento con i lavoratori (anche medico di base)
- Fare la domanda di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso in cui stipulino un contratto di lavoro e siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art 9 del Testo Unico.
Se vuoi capire bene questi requisiti, GUARDA QUESTO VIDEO:
Bisogno fare la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione prima della sua scadenza per facilitare l’esame della pratica e favorire una risposta positiva.
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