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In questo sito abbiamo iniziato a parlare dei documenti necessari per che uno straniero possa vivere legalmente e regolarmente in Italia. Abbiamo parlato del visto (visa), del permesso di soggiorno, di come rinnovare il permesso di soggiorno, di come convertirlo da un motivo all’altro, di come comportarsi quando si è in attesa del nuovo permesso di soggiorno, della carta di soggiorno (detta anche permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata o semplicemente permesso di soggiorno illimitato CE), … etc. Adesso vediamo come richiedere la cittadinanza italiana e quali sono i requisiti per averla.
Esponiamo i principi che regolano la materia: il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo alla cittadinanza corrisponde a 2 anni fino al massimo 3 anni. Questo tempo di attesa riguarda tutte le domande fatte fino al 20/12/2020, data di entrata in vigore del nuovo decreto sull’immigrazione. Questo decreto non retroattivo, cioè riguarda soltanto le domande fatte dal 20/12/2020 in poi.
Ricordiamo che fino al 04 ottobre 2018, questo termine era di 730 giorni cioè 2 anni, ma è stato aumentato dal decreto-legge di Matteo Salvini che era in vigore fino al 19/12/2020. Fino adesso, la domanda per ottenere la cittadinanza italiana si perde spesso tra le carte e sugli scaffali degli uffici amministrativi e i tempi medi di attesa per l’istanza dello straniero sono di circa 5 anni. La conoscenza della lingua italiana è anche obbligatoria fino al livello B1.
La cittadinanza italiana si basa sui due principi fondamentali dello ius sanguinis (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiani è anch’esso italiano, e quello della possibilità per il cittadino straniero di ottenere una cittadinanza ulteriore senza perdere la propria.
Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana?
La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata laddove sussista uno dei seguenti presupposti:
- per filiazione (il già detto diritto di sangue)
- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi, se i genitori stranieri non trasmettono la cittadinanza al figlio secondo le leggi del loro Stato di appartenenza, se il minore è ritrovato in condizioni di abbandono
- per riconoscimento di maternità o paternità
- per adozione
- per acquisto volontario, che può avvenire: a) in base a una dichiarazione di volerla conseguire, da parte dello straniero, purché sia nato sul territorio italiano (ius soli), oppure se discendente da cittadino italiano per nascita, abbia prestato servizio presso le Forze Armate dello Stato italiano oppure abbia ricoperto un ufficio pubblico alle dipendenze dello Stato stesso; b) dopo le modifiche apportate dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 a seguito di matrimonio, se la residenza legale è fissata in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure se vi sono tre anni di matrimonio qualora la residenza sia fissata all’estero; c) per naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica, a diverse categorie di stranieri, cui vengono richiesti diversi periodi di residenza. Il periodo ordinario è fissato in dieci anni. Queste sono le disposizioni particolari:
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- per i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità Europea il periodo fissato dalla legge è di quattro anni.
- Per i rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): il periodo necessario è di cinque anni,
- per i maggiorenni nati in Italia è di 3 anni,
- per gli originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita), è ancora di 3 anni ,
- per i maggiorenni adottati da cittadino italiano, è di 5 anni (successivi all’adozione),
- per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani è di 5 anni (successivi al giuramento del genitore) ,
- per i cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato è di nuovo di 5 anni.
Per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione si deve principalmente:
- essere risieduti continuativamente per dieci anni in Italia,
- non essere stati condannati per taluni reati di particolare gravità e
- avere un reddito più che sufficiente.
A tal riguardo, occorre precisare che la valutazione del reddito avviene non solo sulla base dello straniero richiedente, ma dell’intero suo nucleo familiare. Secondo la sentenza del Tar Veneto del 28 aprile 2008 n. 1138, tuttavia, la determinazione del reddito non va effettuata secondo un principio retributivo, ma in base all’idoneità dei mezzi di sussistenza di cui dispone il richiedente (nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato che per un anno non aveva potuto lavorare perché infortunato, ma aveva percepito somme per risarcimento danni per l’appunto da infortunio sul lavoro). Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 marzo 2009 n. 1175, ha ritenuto illegittima l’imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l’inserimento complessivo dell’interessato. L’amministrazione, pertanto, aldilà delle cifre reddituali, deve valutare:
- la condotta dell’interessato;
- il livello di integrazione nel tessuto sociale;
- l’inequivocabile volontà di entrare a far parte della collettività italiana.
Come si procede per la domanda di naturalizzazione: la domanda di naturalizzazione avviene attraverso la presentazione di un’istanza al Prefetto (o al Consolato Italiano per lo straniero residente all’estero). E’ richiesta semplicemente la dimostrazione della buona condotta, cioè l’assenza di precedenti penali, e dell’autosufficienza economica. Tuttavia può essere opportuno produrre documenti aggiuntivi. Ad esempio gli interessati possono trarre beneficio segnalando particolari meriti o circostanze che possono permettere una valutazione più attenta della loro pratica. Ciò ovviamente non garantisce l’acquisto della cittadinanza, il quale avviene – ricordiamolo – sempre a seguito di una concessione ed è un atto pienamente discrezionale, ma almeno costituisce una garanzia per una più attenta valutazione del caso e soprattutto di difendersi in modo migliore nel caso in cui si dovesse ricorrere in tribunale contro un provvedimento di diniego. Pertanto, la concessione della cittadinanza, trattandosi di un atto di natura discrezionale, richiede la sussistenza, oltre che dei requisiti previsti dalla legge, di tutti quegli altri elementi che motivano l’opportunità della concessione.
Come richiedere la cittadinanza italiana?
Dal 18 maggio 2015, la domanda per ottenere la cittadinanza italiana viene trasmessa telematicamente, cioè soltanto online. Questo sistema presuppone che il cittadino straniero compili e trasmetta online un modulo sul sito messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Successivamente, a mezzo di lettera, la Prefettura comunica allo straniero il numero di protocollo con il quale è possibile visionare lo stato di avanzamento della pratica sul suo sito istituzionale.
All’appuntamento, gli operatori dell’Ufficio Cittadinanza provvedono ad esaminare la documentazione fornita dallo straniero, ed eventualmente, laddove essa sia lacunosa, a disporne l’integrazione. Per evitare inutili lungaggini del procedimento e conseguenti perdite di tempo, è quindi fondamentale sapere bene quali sono i documenti necessari per richiedere la cittadinanza italiana.
Ricordiamo infine che la domanda deve essere accompagnata dal versamento di 250 € su modello 451, effettuato sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Come causale del versamento deve essere trascritto: “Cittadinanza – contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94″. Ricordiamo che questo contributo per la cittadinanza non è più di 200 euro perché il decreto sull’immigrazione, sicurezza e cittadinanza di Matteo Salvini in vigore dal 05/10/2018 ha aggiunto 50€ per arrivare a un totale di 250 euro.
Quali sono i documenti necessari per la domanda di cittadinanza italiana?
Per quanto riguarda le richieste avanzate da cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani, i documenti da presentare sono i seguenti:
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- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, sul quale va applicata una marca da bollo da € 16,00
- Estratto dell’atto di nascita legalizzato completo di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e completo di traduzione legalizzata.
- Copia dell’atto di matrimonio emessa in data recente.
- Certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
- Certificato di stato in vita del coniuge.
- Certificato storico di residenza.
- Stato di famiglia.
- Atto di nascita dei figli nati dal matrimonio.
- Fotocopia di un documento personale in corso di validità.
- Fotocopia del permesso di soggiorno o dell’attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 250 € di cui abbiamo parlato sopra. Dal 25 maggio 2022 (prima si prevedeva dal 20 maggio) si paga questo contributo con PagoPA e il bollettino, mentre dal 8 luglio 2022 (prima si prevedeva dal 24 giugno) il pagamento si fa soltanto con PagoPA.
Nel caso di richiesta della cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano, la documentazione necessaria è la seguente:
- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, sul quale va applicata una marca da bollo da € 16,00
- Estratto dell’atto di nascita legalizzato completo di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e completo di traduzione legalizzata.
- Certificato storico di residenza.
- Stato di famiglia.
- Dichiarazioni dei redditi relative ai 3 anni antecedenti la presentazione della domanda.
- Eventuale copia autenticata della dichiarazione di status di rifugiato
- Eventuale dichiarazione di discendenza da cittadino italiano o cittadina italiana.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana fino al livello B1, se non si appartiene ad alcune categorie che non devono dimostrare questo requisito. Esempio: Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Eventuale sentenza di adozione
- Fotocopia di un documento personale in corso di validità.
- Fotocopia del permesso di soggiorno o dell’attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari.
- Ricevuta del versamento del contributo di 250 €.
In entrambi i casi, sia della domanda che dei documenti deve essere presentata anche una fotocopia.
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