LA PROCEDURA AGGIORNATA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

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Che cosa deve fare uno studente straniero in possesso di un permeso di soggiorno per studio, formazione o tirocinio per poter svolgere regolarmente un lavoro di tipo subordinato superiore alle 20 ore settimanali (o 1040 annuali)? In quest’articolo ti spieghiamo la procedura e le principali condizioni che devono seguire i titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato o autonomo. Questa guida è aggiornata al nuovo decreto legge immigrazione del 10 marzo 2023.

Conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro: imprenditori stranieri in Italia
Imprenditori stranieri in Italia

Le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordianto o autonomo si effettuano attraverso la procedura telematica compilando i moduli informatici attraverso il portale servizi del Ministero dell’Interno. Questi modili li vedremo in seguito.

  • Richieste di conversione esenti dalla verifica della sussistenza delle quote (attraverso il decreto flussi):
    Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi presentate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione presentate da:
  • cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
  •  cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio o formazione professionale in Italia. Secondo la recente legge migrazione di cui abbiamo parlato sopra, ormai tutti i titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio possono fare la conversione in permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato o autonomo senza aspettare il decreto flussi. Questo è previsto all’articolo 3, comma 2 che utilizza queste parole “All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,».” Questo dà la possibilità anche a coloro che non riescono a concludere i loro studi a porter convertire il loro permesso di soggiorno in qualsiasi momento, prima della scadenza del permesso di soggiorno e se ci sono i requisiti richiesti per il tipo di permesso di soggiorno che voglio chiedere.

Lista dei titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione del loro permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivo di attesa occupazione: 

  •  Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
  • Laurea specialistica / magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
  • Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
  • Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
  • Master Universitario di I livello (durata miniimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
  • Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
  • Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

Attenzione! Mentre secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6786 del 5 settembre 2011 in caso di non prosecuzione degli studi dopo la laurea non era possibile, in assenza di un contratto di lavoro, convertire il permesso per studio in permesso per attesa occupazione, dal settembre 2013 il Governo guidato da Enrico Letta ha ha cambiato questa legge. Adesso anche gli studenti stranieri che hanno finito almeno un ciclo di studio o una formazione professionale possono richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Devono dimostrare che nel frattempo avranno fondi sufficienti per vivere in Italia. Coloro che non hanno finito almeno un ciclo di studio non possono chiedere la conversione del loro permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro mediante verifica della sussistenza delle quote è stata abrogata dal recente decreto legge n° 20 del 10 marzo 2023.

In tutti i casi la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere richiesta allo Sportello Unico della Prefettura mediante la presentazione di una domanda online senza aspettare il decreto flussi. La richiesta di conversione va presentata anche in questo caso attraverso la procedura telematica sul sito Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

Istruzioni per la compilazione dei moduli telematici per la conversione del permesso di soggiorno motivo di studio in permesso per motivo di lavoro

  • Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato. I moduli da compilare vengono specificate scelti direttamente durante la compilazione della richiesta di nulla osta. Per esempio, per l’anno 2022 si tratta del modulo VA.
  • Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo: per esempio, per l’anno 2022 si tratta del modulo Z.

La procedura che bisogna seguire durante la conversione del permesso di soggiorno

1. Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda attraverso la procedura telematica.

Saranno necessari:
a) Dati relativi al titolo di soggiorno per studio o nelle more del rilascio o rinnovo;
b1) Lavoro subordinato: Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia del contratto, mansioni, orario di lavoro, località di impiego, etc), sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro. Questo lavoro deve garantire almeno un reddito minimo richiesto non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso.
b2) Lavoro autonomo: Requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo;
c) Dati relativi al valido documento d’identità del datore di lavoro (solo per lavoro subordinato e se straniero, dati relativi al titolo di soggiorno);
d) Dati relativi al valido documento d’identità del richiedente. Questo documento potrebbe essere un passaporto in corso di validità o uno di questi 10 documenti che lo possono sostituire in caso di sua mancanza;
e) Marca da bollo da 16,00 euro

2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità i requisiti del canditado lavoratore tra cui la validità del suo permesso di soggiorno per studio, il suo passaporto, l’idoneità alloggiativa, etc, la posizione del datore di lavoro e ne comunica l’esito allo Sportello. Altrimenti, la stesssa direzione verifica soltanto la posizione del datore di lavoro, cioè se ha tutti i requisiti per assumere questo lavoratore, e dà il suo via libera al rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno (nel caso di richiesta non soggetta a quote).




4. Se ma verifica dei requisiti si conclude positivamente, il cittadino straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno o a presentare la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo.

5. Il lavoratore inoltra richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato

Elenco dei documenti richiesti per l’attività di lavoro autonomo

1. Libero professionista

  • dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

2. Imprenditore, commerciante e artigiano

  • attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove si intende svolgere l’attività stessa o dal competente ordine professionale (art. 39, comma 3, del DPR 394/1999);
  • dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall’attestazione di cui al punto precedente;
  •  i parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
  •  fotocopia dell’attribuzione della partita I.V.A.;
  •  dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

3. Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc.

  • certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
  • copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
  • contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
  • copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.+

4. Soci, amministratori di società

  •  copia dell’atto costitutivo della società;
  • certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
  • dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
  • copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
  • copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

5. Lettori universitari di scambio o di madre lingua

  • dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
  • certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

6. Traduttori e interpreti

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  •  titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
  •  certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Attenzione! Le richieste di conversione del permesso di soggiorno sono escluse dal pagamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU.

Possibilità di chiedere la conversione del permesso  di soggiorno da studio a lavoro subordinato anche dopo la scadenza

In seguito alla sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, il 11 novembre 2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul requisito di validità del permesso di soggiorno per motivo di studio per poterlo convertire in permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro. Infatti, il Consiglio di Stato sostiene che se lo straniero ha già un valido contratto di lavoro valido a tutti gli effetti prima della scadenza del suo permesso di soggiorno per motivo di studio, questo è sufficiente per dimostrare la sua intenzione di volersi radicare nel territorio italiano facendo la conversione del suo permeso di soggiorno da studio a lavoro.

Detto questo, in presenza di tutti i requisiti richiesti e del contratto di lavoro firmato prima della scadenza, si apre la possibilità di fare la richiesta di conversione da studio a lavoro anche dopo la scadenza. Comunque, rimane semple meglio iniziare la procedura di conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno in possesso.

Fonti:

meltingpot.org

Integrazione migranti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il Consiglio di Stato

 

Aggiornamento: Dicembre 2021

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10 risposte a “LA PROCEDURA AGGIORNATA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO”

  1. Salve a tutti,
    premettendo che ho un permesso di soggiorno per motivi di studio che scade a Febbraio, ho appena firmato un contratto lavorativo di apprendistato superiore alle 20 ore.
    Quindi mi sono recato alla posta ed ho compilato il kit inserendo dentro il nuovo contratto (apprendistato) e chiedendo il permesso con la nuova motivazione (non piu’ studio, ma lavoro). L’appuntamento per il rinnovo del nuovo permesso è stato stabilito a Maggio; vorrei sapere se con la sola ricevuta della nuova richiesta per motivi lavorativi, a scadenza del precedente permesso di Febbraio, potrò comunque lavorare piu’ di 20 ore (il mio datore di lavoro dice di no) o se devo aspettare per forza il nuovo permesso cartaceo a Maggio.
    Se possibile, potreste indicarmi qualche legge da far presente al mio datore?
    Vi ringrazio.

  2. Salve, ho urgente bisogno di un’informazione. Quanto tempo si deve aspettare per ricevere l’appuntamento dello sportello unico per l’immigrazione per il cambio permesso di soggiorno con le quote del flusso? Grazie

  3. Pingback: La procedura di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro - SICILY FOREIGN STUDENTS

  4. Salve, vorrei chiedere una informazione per cortesia.. Io risiedo in Italia da 5 anni, ho sempre avuto il permesso per motivi di lavoro subbordinato. Ora sono sposata , mio marito e cittadino italiano, e il permesso e scaduto proprio nel giorno del mio matrimonio, cioè il 17 dicembre 2016 . La mia domanda e: posso fare la domanda di cambiare la cittadinanza? Oppure devo rinnovare il permesso di soggiorno? E come posso convertire il permesso di soggiorno? Grazie in anticipo

  5. Salve !

    Si puo convertire il permesso in attesa di occupazione a Permesso per lavoro autonomo ? (dopo il mio studio ho convertito il mio permesso di studio a permesso in attesa e poi stavo cercando lavoro e ci sono ancora alcuni coloqii in corso. Ma alle fine ho deciso di iniziare come free land consultant) E come ? Volevo anche sapere se per chiedere il permesso per lavoro autonomo mi serve mostrare il reddito di 8500 EURO? Vi chiedo perche ora purtroppo non ho questa somma.

    Grazie in anticipo,

    Ciao

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