Permesso di Soggiorno

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

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Continuiamo la spiegazione e la descrizione dei diversi tipi di permesso di soggiorno che è uno degli obiettivi del sito permessodisoggiorno.org. Adesso parliamo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, ha l’obbligo di iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego della provincia di residenza. Dal mese di settembre 2013, lo può fare anche lo studente straniero che ha finito almeno un ciclo di studio o formazione professionale ancora alla ricerca di un lavoro in Italia.

Rimarrà iscritto in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 – art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per  tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità




Allo scadere della validità del permesso, il cittadino straniero che avrà trovato un’occupazione sarà autorizzato a restare in Italia:

Principali documenti che bisogna presentare per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: 

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione conferisci seguenti diritti: 

Bisogno fare la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione prima della sua scadenza per facilitare l’esame della pratica e favorire una risposta positiva.

 

Fonte principale: INPS

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