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Abbiamo iniziato ad occuparci di alcuni temi inerenti ai diritti dello straniero in attesa del suo permesso di soggiorno anche sul nostro canale su YouTube. Durante la fase di attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, gli stranieri in Italia hanno il diritto di affittare un appartamento o una casa, ma ci sono alcuni aspetti importanti da considerare, soprattutto per quanto riguarda i documenti necessari e la sicurezza legale della transazione.

Affittare un appartamento durante l’attesa del permesso di soggiorno o con la ricevuta
- Documenti richiesti per il contratto di locazione:
- Carta d’identità o passaporto (per i cittadini extra-UE).
- Codice fiscale (richiesto per tutte le operazioni fiscali in Italia, incluso l’affitto).
- Ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno (in caso di rinnovo, puoi fornire questa come prova che sei regolarmente in attesa).
- Se hai una residenza legale in Italia (anche se sei in attesa di rinnovo o rilascio del permesso), puoi presentare il certificato di residenza come prova della tua permanenza.
- Normativa di riferimento:
- Legge 431/1998 – Norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo: questa legge regola i contratti di locazione e stabilisce che chiunque abbia un regolare contratto di soggiorno in Italia può affittare un appartamento, anche in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286/1998 – Il Testo Unico prevede che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possano stipulare contratti di locazione. Se si è in attesa del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno, la domanda di rinnovo o la ricevuta di avvenuta presentazione possono essere considerate come documento valido, se il permesso è stato rilasciato precedentemente.
- Codice Civile Italiano, Art. 1571-1614 – Regola il contratto di locazione, che deve essere stipulato tra il locatore e il conduttore (affittuario). Il contratto deve essere redatto per iscritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e non è vincolato dall’ottenimento di un permesso di soggiorno, a meno che non siano evidenti irregolarità.
- Raccomandazioni per il locatore:
- È buona prassi che il locatore verifichi la situazione legale dell’affittuario, chiedendo copia della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, soprattutto se il permesso di soggiorno è scaduto, ma la persona è comunque in attesa di risposta.
- Contratto di affitto: deve essere registrato ufficialmente, e sia il locatore che l’affittuario devono essere informati dei diritti e doveri legati all’affitto.
- Situazioni particolari:
- Se il permesso di soggiorno è scaduto da oltre 60 giorni, potrebbero esserci delle complicazioni nel processo di locazione, in quanto il permesso di soggiorno è un documento essenziale per identificare lo stato giuridico dell’inquilino.
- Tuttavia, se l’affittuario ha presentato regolare domanda di rinnovo o conversione e possiede una ricevuta valida, non c’è motivo legale che impedisca la stipula del contratto.
Attenzione alle sanzioni: Affitto di un appartamento durante l’attesa del permesso di soggiorno
Durante la fase di attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha diritto a cercare e affittare un alloggio, purché sia in possesso della ricevuta di presentazione della richiesta (ricevuta postale o ricevuta rilasciata dalla Questura per la conversione). Tale ricevuta ha valore legale e consente l’accesso ai diritti fondamentali, compreso il diritto all’abitazione.
Tuttavia, esistono sanzioni precise per i locatori (proprietari di immobili) che affittano in modo irregolare a stranieri completamente privi di un titolo di soggiorno, anche provvisorio.
Secondo l’art. 12, comma 5-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione):
«Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto, dà alloggio o cede un immobile a uno straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la confisca del bene».
Questa norma non si applica agli stranieri in regola con la fase di attesa, cioè in possesso della ricevuta che dimostra l’avvio della procedura. In tali casi, l’affitto non è considerato illegale e il contratto può essere stipulato normalmente, anche in forma registrata.
Raccomandazioni pratiche per evitare sanzioni durante l’attesa del permesso di soggiorno e l’affito di una casa
- Il proprietario dell’immobile può chiedere copia della ricevuta della richiesta di permesso per tutelarsi.
- È consigliabile registrare il contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, anche se provvisorio, indicando che il soggiorno del locatario è in fase di regolarizzazione.
- L’inquilino straniero, in attesa del permesso, dovrebbe conservare sempre la ricevuta postale o quella della Questura da esibire in caso di controlli.
In conclusione, Aanche se si è in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, gli stranieri possono affittare un appartamento in Italia, sempre che presentino i documenti corretti come la ricevuta della domanda di rinnovo e il codice fiscale. La normativa in vigore permette la stipula di contratti di locazione anche durante l’attesa di un permesso di soggiorno, purché si rispettino le procedure legali e fiscali.
Sintesi realizzata da Gamaliel NIYONSABA, Fondatore di permessodisoggiorno.org
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