2 procedure ufficiali per chiedere il permesso di soggiorno durante la regolarizzazione

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Come ve l’abbiamo anticipato subito dopo l’approvazione del Decreto Rilancio contenente l’articolo 103 che parla di emersione dei rapporti di lavoro e regolarizzazione di alcuni lavoratori stranieri con rilascio di permesso di soggiorno.
Queste procedure sono  dal 01 giugno fino al 15 agosto 2020 (La vecchia data era 15 luglio ed è stata modificata  dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno notte).

Ricordiamo i settori interessati:

  •  Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse. Clicca qui per conoscere queste attività connesse.
  • Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

pagare tramite Modello F24 sportello versamento invio telematico : sanatoria p regolarizzazione al permesso di soggiorno

Il Ministero dell’Interno ha previsto 2 procedure per quanto riguarda i cittadini migranti. 

A. Procedura presso lo Sportello Unico per l’immigrazione 

Questa procedura riguarda i datori di lavoro che devono dichiarare di fare lavorare o volere instaurare un rapporto di lavoro con i cittadini extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno.

Condizioni previste e confermate nella circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione:

* I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo in possesso d’un reddito o fatturato sufficiente come vedremo più avanti. Non deve avere i seguenti reati:
1) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale;
2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale




* Il lavoratore deve essere stato presente in Italia prima del 8 marzo 2020 ( dichiarazione di presenza, impronte digitali, dichiarazione di organismi pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica per delega), ma non potrà partecipare nei seguenti casi:

1) se è stato espulso dal territorio italiano per gravi motivi (art. 13 del Testo Unico sull’immigrazione);
2) se risulta segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
3) se risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
4) se è considerato una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Tipo di lavoro e stipendio:

A tempo pieno con contratto a tempo determinato o indeterminato tranne nel lavoro domestico dove è possibile utilizzare un contratto a tempo parziale. In tutti i modi lo stipendio non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale. Per quest’anno 2020, quest’importo è uguale a 459,83€ al mese, cioè 5977,79€ all’anno per un richiedente. ATTENZIONE: Sotto questa somma, la domanda sarà rifiutata.

Documenti e elementi obbligatori che bisogna avere

1) I dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) I dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità (lasciapassare comunitario ● lasciapassare frontiera ● titolo di viaggio per stranieri ● titolo di viaggio apolidi ● titolo di viaggio rifugiati politici) o dell’attestazione di identità rilasciata dall’Ambasciata del suo paese in Italia;);
3) Dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da  rilievi foto dattiloscopici,  dichiarazione di presenza, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;
4) Proposta di contratto di soggiorno che sarà stato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione dopo la valutazione della richiesta fatta online.
5) Attestazione del possesso del requisito reddituale del datore di lavoro come si vede qui sotto
6) Dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
7) Durata sufficiente del contratto di lavoro;
8) Indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di euro 500,00
9) Indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

Se ci sono i requisiti per il datore di lavoro e per il lavoratore, allora è possibile fare la domanda online dalle ore 7:00 fino alle 22:00 sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it. Bisogna utilizzare lo SPID per accedere al sistema e registrarsi prima di inviare la pratica. Una volta entrato nel sito, bisogna seguire le indicazioni previste come lo si può vedere anche in questo video del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno:

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO
500€ prima di presentare la domanda per ogni lavoratore dichiarato utilizzando il modello “F24 – RDT 2020” da prendere presso le banche, Posta o scaricabile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.
Per il rapporto di lavoro già esistente, un contributo forfetario a titolo retributivo, contributivo e fiscale è da pagare successivamente, ma prima della firma del contratto di soggiorno. Il suo importo non è ancora pubblicato.

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Cosa succede presso lo Sportello Unico?

 L’inizio delle istruttorie è previsto da lunedì 8 giugno in ordine cronologico per fare le seguenti attività:.
Acquisizione dei pareri della questura sull’identità e verifica dei motivi ostativi, la data di presenza o della presa delle impronti digitali. Altrimenti bisogna verificare la dichiarazione di presenza o documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici: certificato medico, tessere telefoniche, abbonamento autobus o treno,….

Acquisizione di pareri dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per verificare il tipo di lavoro, reddito o fatturato del datore di lavoro insieme alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Verifica anche se il datore di lavoro ha già impiegato i lavoratori stranieri. Il datore di lavoro dovrà giustificarsi con la dovuta documentazione per spiegare i motivi non imputabili a se stesso.
Spetta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro verificare che il reddito del datore di lavoro è sufficiente, cioè:
# Reddito imponibile o fatturato dell’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000€ all’anno per il lavoro subordinato.
# Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona: reddito non inferiore a 20.000€ se nucleo familiare composto da un solo percettore di reddito; 27.000€ in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica di più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono partecipare alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

NB: Questa verifica del reddito non si fa al datore di lavoro con patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza.

Se tutti i pareri sono positivi, allora lo Sportello convoca il datore di lavoro e il lavoratore per verificare la documentazione inviata online.

ALTRI CHIARIMENTI E CONSIGLI:

se la documentazione non è completa, verrà fissato un appuntamento per portare i documenti mancanti. Altrimenti, rigetto della pratica.
Il contratto di soggiorno viene firmato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione telematicamente e si stampa una copia da dare al datore di lavoro ed al lavoratore insieme al modello 209 precompilato da portare alla questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste Italiane per chiedere il permesso di soggiorno.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro anche stagionale, vengono fatti altri accertamenti su questo lavoro, ma sarà possibile cercare un altro lavoro.
La mancata presentazione del datore di lavoro o del lavoratore alla convocazione dello Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo comporterà l’archiviazione della pratica.

Comunicazione obbligatoria: in seguito alla firma del contratto di soggiorno, un messaggio obbligatorio viene automaticamente mandato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per legalizzare l’assunzione del nuovo lavoratore. Una sua copia rimane nella sua area personale.

Tante associazioni, sindacati e patronati hanno accordi con il Ministero dell’Interno per prestare assistenza gratuitamente. Bisogna quindi evitare chi vi chiede di pagare tanti soldi solo per questo. Alcuni avvocati esagerano.

Evitare false dichiarazioni, attestazioni, contraffazioni o alterazioni di documenti per non rischiare la reclusione o prigione da 1 a 6 anni. A questo seguirebbe la revoca del permesso di soggiorno o interruzione e rigetto della pratica.

B. PROCEDURA PRESSO LA QUESTURA

Questa procedura riguarda gli stranieri irregolari con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno. Devono aver lavorato prima di quella data nei settori indicati. A loro verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per continuare a cercare un lavoro.

Il lavoratore deve essere presente sul Territoriale italiano alla data dell’8 marzo 2020 (bolletta luce, gas, telefono,  abbonamento bus o treno, dichiarazione di organismi pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica per delega). Ma, non potrà partecipare nei 4 casi di esclusione indicati anche chi fa la procedura presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (vedi sopra).

Sospensione dei lavori di produzione dei permessi di soggiorno per stranieri a causa di coronavirus o covid-19

Documenti obbligatori che bisogna preparare

1) Copia del passaporto o di altro documento equipollente (lasciapassare comunitario ● lasciapassare frontiera ● titolo di viaggio per stranieri ● titolo di viaggio apolidi ● titolo di viaggio rifugiati politici) o dell’attestazione di identità rilasciata dall’Ambasciata del suo paese in Italia;
2) Copia del permesso di soggiorno scaduto, ovvero della dichiarazione o denuncia di smarrimento o urto recante l’espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
3) Codice fiscale;
4) La documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori previsti, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
5) La documentazione attestante la dimora o alloggio dello straniero;
6) La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00 di contributo forfetario pagati usando il modello F24;
7) Una marca da bollo di euro 16,00.

– La domanda va presentata usando il kit che si prende presso Uffici Postali che hanno il servizio di Sportello Amico. Si paga anche il servizio postale assicurato di 30€.

N.B: Il 13 giugno il Ministero dell’Interno ha dato importanti aggiornamenti e chiarimenti sui casi come i richiedenti asilo, cure mediche, motivo di studio, motivi religiosi. Li potete leggere cliccando direttamente qui.

Dopo aver finito l’invio della domanda, verrà rilasciata una ricevuta anche al lavoratore per soggiornare e lavorare regolarmente da subito. Per informazioni sulla procedura è possibile inviare un email a infoemersione2020@interno.it.  L’assistenza sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 agosto collegandosi qui: http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI.

FONTI: 

Auguri per tutto! 

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Plurale: 3 risposte a “2 procedure ufficiali per chiedere il permesso di soggiorno durante la regolarizzazione”

  1. ciao, ho il permesso di soggiorno articolo 31. ma scadrà nel febbraio 2021. Ho registrato la mia attività autonoma. posso richiedere anche i sanitari?

  2. BUONGIORNO,
    RIGUARDO IL DECRETO RILANCIO,
    PER IL RINNOVO DI PERMESSI SCADUTI AL 31.10.19,
    GLI STRANIERI POSSONO PRESENTARE DOMANDA DIRETTAMENTE ALLA QUESTURA, NEL KIT
    Occorre comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza
    QUINDI POSSONO RINNOVARE IL PERMESSO SOLO COLORO CHE AVEVANO UN LAVORO IN REGOLA.
    MENTRE COLORO CHE LAVORAVANO “IN NERO”, POSSONO REGOLARIZZARSI SOLO SE IL DATORE DI LAVORO FA LA PRATICA DI EMERSIONE.
    Infatti, lo straniero non può autocertificare il lavoro nero anche se aveva già un permesso di soggiorno…
    Giusto?

    • Salve Alessandro, prima di tutto ti ringraziamo per il contributo che hai destinato al nostro servizio. Ci aiuta nei lavori di manutenzione del sito tramite cui vi diamo delle informazioni.
      Tornando alla tua domanda, per i permessi di soggiorno scaduti al 31.10.2019, bisogna dimostrare di avere lavorato regolarmente. L’autocertificazione per un lavoro in nero vuole dire fare una denuncia se il datore di lavoro non ha accettato di regolarizzare questo lavoro mentre il richiedente ne aveva bisogno.
      Bisogna quindi valutare tutto questo, sapendo che anche un lavoratore con regolare permesso di soggiorno non ha diritto di lavorare in nero.

      Cordiali saluti ed alla prossima

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