Il Ministero dell’Interno ha dato importanti chiarimenti sulla regolarizzazione o sanatoria

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Dal 01 giugno fino al 15 agosto è in corso la regolarizzazione dei rapporti di lavoro “in nero” e di alcune categorie di stranieri irregolari. In un precedente nostro articolo raggiungibile cliccando su questa linea vi abbiamo proposto una guida per spiegarvi le 2 principali procedure che bisogna seguire per regolarizzarsi. Intanto, c’erano ancora tanti punti non chiariti dal decreto Rilancio e neanche dal decreto attuativo interministeriale del 30 maggio. Per rispondere a questa mancanza, il 13 giugno il Ministero dell’Interno ha aggiornamento le sue domande più frequenti (FAQ: Frenquently Asked Questions) dando importanti chiarimenti che vi spieghiamo in seguito dividendoli in 2 gruppi: inerenti al lavoratore straniero e inerenti al datore di lavoro.

Colf e badante senza permesso di soggiorno : sanatoria o regolarizzazione durante il coronavirus e mascherina

A. AGGIORNAMENTI INERENTI AL LAVORATORE STRANIERO

1. Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal comma 1 dell’art.103 del DL 34/2020, sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro? 

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale, ….).

Questa risposta viene in seguito a tante domande delle persone che hanno fatto domande o sono in possesso d’un permesso di soggiorno temporaneo. Quindi anche loro possono partecipare a questa regolarizzazione se hanno tutti gli altri requisiti che puoi verificare cliccando direttamente qui.
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2. Uno straniero – che abbia presentato richiesta di protezione internazionale – per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve rinunciare alla richiesta presentata?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.

Questa risposta viene in seguito a tante questure che hanno obbligato ai richiedenti asilo di firmare la rinuncia alla loro domanda di richiesta di protezione internazionale. Quindi anche questi richiedenti possono partecipare a questa regolarizzazione se hanno tutti gli altri requisiti. In caso 2 risposte positive, sarà possibile scegliere uno dei 2 tipi di permesso di soggiorno, cioè per protezione internazionale o per motivo di lavoro.

3. Un lavoratore, dopo aver ottenuto, a seguito della regolarizzazione, il permesso di soggiorno, può essere impiegato solo nei settori indicati all’art. 103, comma 3, del Decreto-legge 34/2020?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa.

Questo significa che chi avrà avuto un permesso di soggiorno per motivo di lavoro in questa regolarizzazione potrà lavorare anche in altri settori. Non ci sarà nessun obbligo di rimanere unicamente nei settori come l’agricoltura o lavoro domestico. L’unico obbligo rimane quello di lavorare per poi poter dimostrare di avere una fonte di reddito lecita non inferiore all’importo dell’assegno sociale per rinnovare questo permesso di soggiorno.

4. E’ possibile presentare domanda di regolarizzazione in caso di lavoratore con documento d’identità o passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza. Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente.

Qui rimane ancora obbligatorio il possesso d’un passaporto o un altro documento equipollente, cioè che può sostituire il passaporto anche già scaduto. Bisognerà averne uno in corso di validità quando si andrà allo Sportello Unico per l’Immigrazione della prefettura per firmare il contratto di soggiorno.

5. E’ possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso di un documento di identità in corso di validità?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non fosse ancora in possesso di un documento di identità al momento della convocazione per la stipula di un contratto di soggiorno, la stessa può essere differita per un periodo congruo ad integrare la documentazione mancante.

Questo significa che se al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della prefettura per firmare il contratto di soggiorno in mancanza del documento d’identità del lavoratore non si firmerà questo contratto, ma verrà fissato un altro appuntamento in attesa di questo documento d’identità.

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6. Le attestazioni costituite da documentazione rilasciata da organismi pubblici sono una delle modalità con cui provare la presenza del cittadino straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020. Quali sono gli organismi pubblici e quali le documentazioni?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

Questi sono alcuni esempi dei principali documenti che si possono inserire nella pratica per dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020. Quindi, se hai tutti gli altri requisiti ti serve uno di questi documenti per chiedere un permesso di soggiorno per motivo di lavoro in questa regolarizzazione 2020.

B. AGGIORNAMENTI INERENTI AL DATORE DI LAVORO

7. Chi può presentare domanda di regolarizzazione?

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro:
• italiano;
• comunitario;
• extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
• extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

8. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Sì. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito  dovrà comunque essere certificato.

9. Un avvocato, munito di mandato professionale conferito dal datore di lavoro, può trasmettere con il proprio SPID l’istanza in nome e per conto del datore di lavoro?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico.

10. E’ possibile regolarizzare una badante che assiste un familiare che vive in una città diversa dal richiedente? Chi può fare la domanda? Chi deve dimostrare i redditi?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.

 

11. Il datore di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare deve essere necessariamente una persona fisica?

Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.

Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:
le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) [mod. comunità religiose];
le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; [mod. convivenze militari];
le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti; [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri; [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari].
In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello EM-DOM_2020.

Quindi, parlando di lavoro domestico non si tratta soltanto delle persone che lavorano presso le famiglie, ma anche dei lavoratori irregolari che lavorano presso queste strutture dove vivono coloro che hanno bisogno di assistenza. I modelli da scegliere durante la compilazione della domanda di regolarizzazione sono alla fine di ogni categoria.

12. Una persona anziana che vive sola e non ha reddito sufficiente può regolarizzare chi l’assiste?

RISPOSTA DEL MINISTERO:

Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN (cioè il Sistema Sanitario Nazionale, ndr), che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda.

CLICCA QUI PER LA GUIDA COMPLETA SULLE 2 PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE

FONTE: Ministero dell’Interno

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