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Qualche tempo fa, vi abbiamo spiegato come chiedere un permesso di soggiorno per assistenza a minore. In questi anni di lavoro in materia di immigrazione, abbiamo capito come stanno funzionando i tribunali per rilasciare i permessi di soggiorno ai genitori che hanno un figlio minore in Italia. Vi presentiamo in seguito un ulteriore chiarimento.
L’art.31 del Testo Unico dell’Immigrazione prevede, qualora ne sussistano i presupposti, l’autorizzazione e la permanenza nel territorio italiano dei genitori di minore straniero.
In giurisprudenza si sono sempre formati, in merito alla consistenza dei “gravi motivi”, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, di poi risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10.
Diversi orientamenti dei tribunali per rilasciare il permesso di soggiorno
Il primo orientamento restrittivo poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.
Il secondo orientamento, estensivo, riteneva che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con il quale il minore ha costruito un rapporto significativo, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di merito di prendere in considerazione in relazione al caso concrete e non solo situazioni contingenti ed eccezionali legati alla salute del minore ma, più in generale “qualsiasi danno effettivo, concreto,percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione all’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui è cresciuto”.
Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate preventivamente necessitando di un’indagine individualizzata che prenda in considerazione ogni possibile fattore quale l’età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con i richiedenti, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l’ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio politica del paese di origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonchè qualsiasi variabile che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. N.7516 del 31-03-2011.)
La locuzione “ gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta, ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possono verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore.
Allora come si arriva ad aver autorizzazione ad entrare in Italia
Ne consegue che il familiare che eserciti adeguatamente il proprio ruolo, che tenti di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che rispetti le leggi dello Stato, potrà essere autorizzato ad entrare in Italia o a permanervi, nell’interesse superiore dei minori, per un tempo sufficiente a consentirli di regolarizzare la sua posizione a livello amministrativo.
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Va osservato, infatti, che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per se non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in evidenti traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare.”
Ad oggi , pertanto, molti Tribunali, valutando attentamente le situazioni e la sussistenza dei “gravi motivi”,accoglie i ricorsi permettendo quindi, a chi è in Italia con figli minori , di ottenere un permesso di soggiorno.
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