3 cose da sapere sui documenti di viaggio per apolidi, stranieri e rifugiati

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Ogni persona ha bisogno di aver un documento d’identità in corso validità per potere viaggiare in un altro paese. Se non ci sono accordi tra il paese di provenienza e il paese di destinazione, bisogna aver un passaporto o un altro documento che ha lo stesso valore. Vediamo insieme le caratteristiche del documento o titolo di viaggio che viene rilasciato agli apolidi (cioè coloro che non hanno un paese di origine ben conosciuto), gli stranieri con protezione umanitaria (ormai chiamata protezione speciale) o internazionale e i rifugiati politici. Gli stranieri con protezione, apolidi e rifugiati politici hanno diritto di viaggiare in tutti i paesi tranne nel loro paese di origine. Per viaggiare hanno bisogno del titolo di viaggio.

come chiedere il titolo o documento di viaggio per stranieri apolidi rifugiati politici protezione umanitaria o internazionale

Secondo quanto ci rapporta la Polizia di Stato, dal 24 settembre 2015 è entrata in vigore il nuovo documento elettronico per stranieri, apolidi e rifugiati politici. Fino ad oggi il documento era cartaceo ma i Regolamenti del Consiglio Europeo hanno imposto l’adeguamento al formato elettronico come già accade per il passaporto.

1. Caratteristiche del titolo di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati

Questi nuovi documenti di viaggio sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina del nuovo documento elettronico è blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare. I dati anagrafici invece sono inseriti nella pagine del documento.




Questi titoli di viaggio continuano ad essere rilasciati dagli Uffici immigrazione, come per i precedenti in formato cartaceo, e con le stesse procedure di controllo di eventuali motivi ostativi, cioè motivi che possono impedire alla questura di rilasciare il titolo di viaggio.

2. Chi ha diritto al titolo o documento di viaggio?

Possono chiedere il titolo di viaggio tutti coloro che hanno chiesto ed ottenuto lo status di rifugiato o asilo politico in Italia, i titolari della protezione sussidiaria o umanitaria / speciale e tutti coloro che non possono chiedere un passaporto nel loro paese di origine a causa d’un rischio o una descriminazione che li ha spinti a fugire il loro paese.  Dal 24 settembre 2015 non è più possibile emettere i precedenti documenti in formato cartaceo. Lo possono chiedere anche tutti coloro che sono apolidi residenti sul territorio nazionale in modo legale.

3. Costo per il rilascio del titolo o documento di viaggio per stranieri

Il libretto ha un costo di € 42,22 e all’atto di presentazione dell’istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento su bollettino di conto corrente n.67422808 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

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Bisogna sapere che dal 24 settembre 2015 sono accettati solo versamenti da € 42,22 sul conto corrente sopra specificato. Per provare l’avvenuto pagamento, una copia del bollettino messa insieme all’altra documentazione necessaria per provare il motivo per cui si chiede questo documento. Per esempio copia dell’atto di riconoscimento dello status di rifugiato o asilo politico, protezione sussidiaria,…etc.



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Plurale: 8 risposte a “3 cose da sapere sui documenti di viaggio per apolidi, stranieri e rifugiati”

  1. Buongiorno,
    Un rifugiato politico afgano in italia può recarsi in Iran con il proprio titolo di viaggio e visto turistico?

  2. Salve buonasera perfavore vorrei sapere quanto tempo per ricevere il mio titolo di viaggio elettronico, perché io ho già cartaceo in possesso. Grazie mille

    • Salve, Anthony. Purtroppo non possiamo sapere esattamente entro quanto tempo arriverà il tuo titolo di viaggio. Tutto dipende dal lavoro della questura. Prova a contattarla.

  3. con il titolo di viaggio esiste un limite massimo di giorni cumulativi passati all’estero? E’ vero che non possono essere più di 180 nell’arco dell’anno?

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