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Spesso la gente non riesce a distinguere il permesso di soggiorno per asilo politico e il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Questi due tipi di permesso di soggiorno si riferiscono ai cittadini di altri paesi che sono stati costretti ad abbandonare i loro paesi di nascita in seguito alle loro idee, persecuzioni, religione, … e tanti altri motivi. Concentriamoci sul permesso di soggiorno per protezione sussidiaria per capire cosa è, a chi va rilasciato, la sua durata e i diritti e doveri di lo possiede.
Che significa protezione sussidiaria?
La protezione sussidiaria è uno status che viene concesso o riconosciuto dalla Commissione Territoriale a chi presenta la domanda chiedendo di essere protetto perché la sua vita è messa a rischio da circostanza in cui stava vivendo nel suo paese di origine. E’ questo stesso rischio che spinge a chiedere la protezione internazionale. La protezione sussidiaria viene riconosciuta quando il richiedente non riesce di dimostrare una persecuzione personale come previsto dalla Convenzione di Ginevra che definisce chi è rifugiato, ma dimostra che potrebbe subire un danno grave come la tortura, guerra interna o internazionale, condanna a morte, … e tanti altri casi simili. Questi casi devono fare capire che la vita del richiedente sarebbe a rischio in caso di rientro nel proprio paese di origine.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in Italia
Quando la Commissione Territoriale competente ha esaminato la richiesta e deciso di concedere lo status di protezione sussidiaria, al richiedente viene concesso un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dalla questura in cui il richiedente intende stabilire la sua residenza. In questo caso, il permesso di soggiorno porta la scritta “protezione sussidiaria”.
Le principali caratteristiche del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria:
- ha una durata massima di 5 anni;
- è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- consente l’accesso allo studio;
- consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego);
- consente l’iscrizione al servizio sanitario;
- dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
Anche i titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo se hanno i principali requisiti richiesti per questo tipo di permesso di soggiorno. In questo caso, il loro permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo porta quest’annotazione: “Protezione internazionale riconosciuta dall’Italia” e la data in cui questa protezione è stata riconosciuta. Se questo richiedente non può avere un passaporto del suo paese di origine, la questura concede anche un titolo di viaggio per stranieri che consente di viaggiare anche fuori Italia.
I beneficiari della protezione sussidiaria godono di vantaggi significativi in quanto persone protette. Ad esempio, il periodo di cinque anni richiesto per ottenere il permesso di soggiorno UE inizierà a conteggiarsi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Inoltre, il permesso di soggiorno sarà rilasciato anche senza la necessità di fornire la certificazione relativa all’idoneità abitativa, e non sarà obbligatorio superare il test di conoscenza della lingua italiana.
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Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato o lavoro autonomo se ci sono tutti i requisiti. Bisogna comunque stare attenti prima di richiedere la conversione perché essa implica la rinuncia alla protezione sussidiaria.
Diritto all’unità familiare
Visto il divieto di rientrare nel suo paese di origine, il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per gli altri cittadini stranieri (art.29 bis D.lgs. 286/98). Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU.
Ricordiamo, infine, che quando si parla di familiari si tratta di coniuge; figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria; figli maggiorenni a carico se invalidi totali; genitori con molte restrizioni. Quest’ultimo caso significa che i genitori devono avere tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare.
Fonte principale: Meltingpot.org
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salve
io sono una persona che ottengo un permesso di soggiorno del protezione susidiaria di 5 anni. ho fatto il ricongingimento al mio figli allora minorene , e venuto in italia con la nulla osta. ha perso il primo permesso per un anno del tipo famigliare , poi una volta diventato maggiorene gli hanno datto un permesso della protezione susidiaria di 3 anni. da 8 messi che abbiamo fatta la pratica per il rinuovo, io ho perso il permesso entro 6 messi e invece il mio figlio non gli hanno datto ancora niente.
la questura gli ha detto che l’unica maniera per avere il nuovo permesso e di fare una richiesta di asilo . lui ha 22 anni. ho bisogno sapere di piu, asspetto una vostra risposta grazie.