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In materia della regolarizzazione o sanatoria 2012, tanti chiarimenti continuano ad illuminarci. Tutto è frutto della circolare del Ministero dell’Interno di cui vi offriamo l’analisi dell’avvocato Mascia Salvatore di stranieriinitalia.it.
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 400/C/2012 del 12 settembre, impartisce istruzioni operative alle Questure che, nell’ambito della procedura di emersione di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dovranno valutare l’assenza, a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore di motivi ostativi alla regolarizzazione stessa.
Il primo chiarimento importante riguarda la conferma istituzionale che a poter usufruire della sanatoria possano essere anche i cittadini extraUe titolari di un permesso di soggiorno che non consente, o consente solo in parte, di poter svolgere attività lavorativa (es.permesso per studio, per cure mediche, per motivi di giustizia, per attesa asilo politico, etc.).
La circolare approfondisce la problematica dei motivi ostativi legati agli attori della sanatoria, datori e lavoratori. Visto che le cause di esclusione riguardano varie ipotesi di reato e di pericolosità sociale, la Questura sarà tenuta a fornire allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tutte le informazioni eventualmente in possesso relative alle cause di esclusione.
Se il lavoratore extracomunitario è stato espulso perchè sprovvisto di un titolo di soggiorno la Questura revocherà d’ufficio il provvedimento di espulsione e non sarà necessario, da parte degli espulsi, la presentazione di atti di richiesta di revoca formale (così come accadde nelle precedenti regolarizzazioni).
In caso di rigetto della domanda di emersione il datore di lavoro non sarà perseguibile per le responsabilità penali e amministrative legate al rapporto di lavoro oggetto della regolarizzazione, purchè il rigetto non sia a lui imputabile. Al lavoratore verrà notificato un ordine di allontanamento ai sensi delle nuove norme in materia di espulsione.
Se invece la procedura di emersione si definirà con il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore otterrà un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale (dipende dalla durata del contratto di lavoro), previo pagamento del contributo economico da 80 a 100 euro a seconda della durata del permesso.
Non saranno perà tenuti a stipulare l’accordo di integrazione essendo questo obbligo previsto solo per chi sia entrato in Italia a partire dal 10 marzo 2012 e, poichè per poter usufruire della regolarizzazione uno dei requisiti e la presenza sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, in automatico i lavoratori sanati sono esclusi.
Avv. Mascia Salvatore, stranieriinitalia.it
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Ho il permesso di soggiorno di lungo periodo CE, illimitato. Per vari motivi sono rimasto in Russia per circa due anni. La mia residenza è invariata. Posso entrare in Italia senza il visto ?