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Il permesso di soggiorno per minore età rappresenta un fondamentale strumento per i minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia. Recentemente, il DPR 4 ottobre 2022, n. 191 ha introdotto significative modifiche a questa pratica, delineando nuove procedure per la conversione del permesso al compimento del 18º compleanno. In questa guida, esploreremo i dettagli di questa importante transizione, fornendo informazioni e documentazione essenziali sia per i giovani richiedenti che per le aziende coinvolte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli fondamentali.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 4 ottobre 2022, n. 191 ha introdotto importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, che riguarda le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). Questo regolamento interviene specificamente sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e sulla conversione di tali permessi una volta che i minori raggiungono la maggiore età.
Conversione del permesso di soggiorno a 18 anni:
Principio di valutazione individuale:
Il DPR ribadisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’emissione del parere, deve valutare ogni caso singolarmente, considerando la durata della permanenza del minore in Italia e l’avvio di un percorso di integrazione.
- Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo:
In caso di diniego della protezione internazionale, è possibile convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo anche dopo il raggiungimento della maggiore età. - Rilascio del permesso di soggiorno per integrazione:
Il nuovo regolamento prevede il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato che è stato affidato ai servizi sociali tramite un decreto del tribunale per i minorenni. Questo permesso ha una durata stabilita dall’autorità giudiziaria, ma non può superare il compimento del ventunesimo anno di età. -
Attività lavorativa e formativa per i minori: Ai minori che sono titolari di un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari, è consentito svolgere attività lavorativa e formativa, sempre nel rispetto delle leggi sul lavoro minorile, per favorire l’accesso al mondo del lavoro.
Documenti necessari per la conversione del permesso di soggiorno minore età a studio o a lavoro o ad attesa occupazione.
Prima di elencare i documenti richiesti per convertire il permesso di soggiorno rilasciato per minore età, bisogna conoscere questi punti chiave:
- Il permesso di soggiorno per minore età è destinato ai minori stranieri non accompagnati in Italia.
- Una volta raggiunta la maggiore età, a determinate condizioni, è possibile convertire questo permesso in uno finalizzato a studio o lavoro autonomo o subordinato.
- La richiesta del permesso avviene presso la Questura tramite l’invio di un Kit postale reperibile presso l’ufficio postale.
I documenti da presentare per questa conversione sono questi:
- 4 fotografie
- Marca da bollo da 16 euro
- Bollettino postale di 30,46 euro per il Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) + il contributo di 40 euro per il permesso per studio o attesa occupazione (con durata di un anno) e 50 euro per lavoro (con durata di due anni)
- Fotocopia delle pagine del passaporto contenenti i dati e i timbri e visti
- Fotocopia del permesso di soggiorno in possesso di cui si richiede la conversione
- Fotocopia del parere positivo alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri. Questa fotocopia non è necessaria se il minore è in Italia da almeno 3 anni e è stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. In questo caso, l’istanza di conversione deve essere documentata con una certificazione rilasciata dall’ente gestore del progetto di integrazione, corredata dalla prova della frequenza di un corso di studi o dell’opportunità di svolgere un’attività lavorativa).
- Fotocopia del certificato di iscrizione scolastica o fotocopia del contratto di lavoro, una busta paga se già disponibile, o fotocopia del certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego.
- Dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del soggetto al quale è in carico. Bisogna sapere che se la persona fisica è diversa dal proprietario dell’alloggio è necessaria una dichiarazione di consenso del proprietario dell’alloggio e la fotocopia della carta d’identità del titolare del contratto di affitto e del proprietario dell’alloggio. Questo permette di verificare se non c’è uso inapropriato dell’alloggio che si dichiara.
Nuove norme per la conversione a 18 anni:
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge sull’immigrazione e la protezione internazionale, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, oltre ai requisiti richiesti al richiedente, anche l’azienda interessata deve fornire una dimostrazione certificata. Questo certificato è ottenuto attraverso una procedura di asseverazione effettuata da un professionista qualificato, come un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in questo settore come viene fatto durante il decreto flussi. Nel caso in cui tale requisito non sia soddisfatto, il permesso di soggiorno potrebbe essere soggetto a revoca.
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Puoi trovare ulteriori dettagli e ascoltare le dichiarazioni del Ministro Piantedosi su questo argomento nel video pubblicato sul nostro canale YouTube, al quale ti invitiamo a iscriverti se non lo hai già fatto.
Infine, bisogna notare che la conversione del permesso di soggiorno per minorenni a 18 anni è ora disciplinata dal DPR 4 ottobre 2022, n. 191. Questo decreto introduce importanti modifiche al regolamento attuativo del Testo Unico dell’Immigrazione. È fondamentale comprendere i nuovi requisiti sia per il richiedente che per l’azienda interessata, al fine di evitare eventuali revoci del permesso di soggiorno. Per ulteriori dettagli e chiarimenti, ti invitiamo a consultare il nostro canale YouTube e a iscriverti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità in materia di immigrazione e protezione internazionale.
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