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Novità importanti per le persone che chiedono protezione internazionale in Italia. Dal 12 giugno 2026 è cambiata la procedura per presentare una domanda di asilo e, di conseguenza, anche il documento rilasciato ai richiedenti. Con il Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, art. 4, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia, introducendo due modifiche importanti: la validità annuale del nuovo documento nominativo e la proroga della fase transitoria fino al 30 aprile 2027.
Queste novità interessano migliaia di persone che hanno presentato o presenteranno una domanda di protezione internazionale in Italia. Sono inoltre importanti per i centri di accoglienza, i datori di lavoro, i consulenti del lavoro e tutti gli operatori che assistono i cittadini stranieri nelle procedure amministrative.

Una delle questioni più importanti riguarda proprio il documento che viene consegnato al richiedente asilo: non si tratta più del tradizionale permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo previsto dalla precedente disciplina, ma di una nuova attestazione nominativa, che certifica la registrazione della domanda e consente di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa.
Vediamo che cosa è cambiato, quanto dura il nuovo documento, quando è possibile lavorare e che cosa succederà dopo il 30 aprile 2027.
1. Decreto-legge 168/2026: quali sono le due novità per i richiedenti asilo?
Il provvedimento che introduce queste modifiche è il Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, il suo articolo 4 interviene sulle disposizioni transitorie introdotte dal precedente Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che ha avviato l’adeguamento del sistema italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, come lo abbiamo spiegato in questo video.
Le modifiche principali sono due.
Prima novità: il documento nominativo ha validità di un anno.
Il documento rilasciato al richiedente protezione internazionale ha una validità di dodici mesi, calcolata dalla data di registrazione della domanda. Può essere rinnovato per tutto il periodo durante il quale il richiedente conserva il diritto di rimanere in Italia.
Seconda novità: la fase transitoria viene prorogata fino al 30 aprile 2027.
Inizialmente, il periodo transitorio era previsto fino al 31 ottobre 2026. Con il nuovo decreto, il termine viene spostato al 30 aprile 2027.
Questo significa che, fino a tale data, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera continueranno a gestire contestualmente le diverse operazioni iniziali della domanda di protezione internazionale, senza applicare ancora la ripartizione ordinaria delle competenze prevista dal nuovo sistema.
Per capire meglio queste modifiche, è necessario fare un passo indietro e vedere che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026.
2. Richiedente asilo: che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026 con il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo?
Il 12 giugno 2026 è entrato in applicazione il nuovo quadro normativo nazionale di prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, attraverso il Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito con la relativa legge di conversione.
La riforma ha modificato diversi aspetti delle procedure di protezione internazionale, compreso il modo in cui viene presentata e registrata una domanda di asilo.
Il riferimento europeo principale è il Regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune per la protezione internazionale negli Stati membri.
Una delle novità più importanti consiste nella distinzione tra tre momenti della procedura:
1. Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
È il momento in cui una persona comunica alle autorità di voler chiedere protezione internazionale. La manifestazione di questa volontà rappresenta il primo passaggio per avviare la procedura.
2. Registrazione della domanda.
La domanda viene registrata dalle autorità competenti, con l’inserimento delle informazioni necessarie nel sistema amministrativo.
3. Formalizzazione della domanda.
È il momento in cui la domanda viene formalizzata secondo le modalità previste dalla nuova normativa, con la raccolta delle informazioni necessarie per il successivo esame della richiesta.
Nel sistema ordinario, il Regolamento europeo prevede che la formalizzazione avvenga, in linea generale, entro 21 giorni dalla registrazione. Per le procedure di frontiera è previsto un termine più breve, pari a 5 giorni.
Questa distinzione è importante perché, a regime, i tre momenti non saranno necessariamente gestiti dallo stesso ufficio.
Tuttavia, proprio per consentire agli uffici italiani di adeguarsi gradualmente alla nuova organizzazione, è stata introdotta una disciplina transitoria.
3. Richiedente asilo: perché la fase transitoria è stata prorogata fino al 30 aprile 2027?
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è immediato. La nuova procedura richiede infatti una diversa organizzazione degli uffici, strumenti informatici adeguati e la collaborazione di soggetti esterni convenzionati con le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Decreto-legge 100/2026 aveva inizialmente stabilito che, durante la prima fase di applicazione, e comunque fino al 31 ottobre 2026, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera continuassero a occuparsi di tutte le operazioni iniziali.
Il Decreto-legge 168/2026 ha successivamente prorogato questa disposizione fino al 30 aprile 2027. Ma perché è stato necessario questo ulteriore periodo?
La documentazione parlamentare che accompagna il provvedimento richiama soprattutto due difficoltà:
- La complessità nell’individuazione dei soggetti esterni convenzionati che dovranno collaborare con le Commissioni territoriali per ricevere e formalizzare le domande.
- Il carico di lavoro delle Commissioni territoriali, che devono ancora gestire un importante arretrato di domande di protezione internazionale.
Secondo la relazione illustrativa richiamata nel dossier parlamentare, alla fine del 2025 risultavano circa 220.000 procedimenti pendenti.
La proroga consente quindi di mantenere temporaneamente l’organizzazione già operativa, evitando un passaggio troppo rapido a un sistema che non dispone ancora di tutte le condizioni necessarie per funzionare a regime.
È importante sottolineare che non si tratta di una cancellazione della riforma europea. Le nuove regole rimangono il riferimento per l’organizzazione futura delle procedure. Viene semplicemente prolungato il periodo durante il quale alcune attività continuano a essere concentrate presso le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera.
4. Quale documento viene rilasciato oggi a chi chiede asilo in Italia?
Questa è una delle domande più frequenti tra le persone che presentano una domanda di protezione internazionale.
Dal 12 giugno 2026, nell’ambito della nuova procedura, il tradizionale permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo non viene più rilasciato alle persone che presentano una nuova domanda.
Al suo posto viene rilasciato un documento nominativo denominato «Attestazione di manifestazione protezione internazionale», previsto dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 142/2015, come modificato dal Decreto-legge 100/2026.
Il documento viene rilasciato dalla Questura o dall’Ufficio di Polizia di Frontiera al momento della registrazione della domanda e, nell’attuale fase transitoria, della contestuale formalizzazione.
Non è quindi una semplice ricevuta che attesta la presentazione di una richiesta: è il documento che certifica la posizione del richiedente protezione internazionale e consente di accedere alle prestazioni e alle procedure amministrative riconosciute dalla legge, come lo vediamo subito.
Quali informazioni contiene il nuovo documento rilasciato ai richiedenti asilo?
Il modello è standardizzato a livello nazionale ed è predisposto anche in diverse lingue, per agevolare la comprensione da parte dei cittadini stranieri.
Riporta principalmente:
- la fotografia del titolare;
- le generalità dichiarate;
- il Codice Unico d’Identità (CUI), assegnato durante le operazioni di fotosegnalamento;
- il codice fiscale.
Il documento ha inoltre valore di documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 445/2000.
Questo significa che può essere utilizzato per identificare il titolare nei rapporti con le amministrazioni e per le altre finalità previste dalla normativa.
Che cosa succede al modello C3?
Un’altra conseguenza della nuova procedura riguarda il modello C3, utilizzato nel precedente sistema per formalizzare la domanda di protezione internazionale.
Dal 12 giugno 2026, nell’attuale fase transitoria, il modello C3 non viene più redatto.
La registrazione e la formalizzazione della domanda vengono infatti effettuate contestualmente dalla Questura o dall’Ufficio di Polizia di Frontiera. Il documento nominativo rilasciato al richiedente costituisce quindi l’attestazione della nuova procedura.
È importante ricordare che la situazione è diversa per le persone che hanno formalizzato la domanda prima del 12 giugno 2026 e che continuano a essere interessate dalla disciplina precedente.
5. Quanto dura il nuovo documento per richiedenti asilo?
La validità annuale rappresenta una delle modifiche più importanti introdotte dal Decreto-legge 168/2026.
Nella disciplina iniziale del Decreto-legge 100/2026 era prevista una validità di sei mesi per il documento nominativo rilasciato al richiedente al momento della registrazione.
Con il successivo intervento normativo, questa durata è stata estesa a dodici mesi.
Attualmente, quindi, il documento presenta le seguenti caratteristiche:
- Validità: un anno.
- Decorrenza: dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale.
- Rinnovo: possibile per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha diritto di rimanere sul territorio nazionale.
- Funzione: attestare la posizione del richiedente e consentire l’accesso ai diritti e alle prestazioni riconosciuti dalla legge.
Questa modifica è importante soprattutto per le persone che devono attendere diversi mesi prima di ricevere una decisione sulla propria domanda. La validità di un anno permette infatti di ridurre la frequenza dei rinnovi e di avere una maggiore continuità documentale.
Attenzione, però: un documento valido dodici mesi non significa che la procedura di protezione internazionale debba necessariamente concludersi entro un anno. Bisogna aspettare tutta la durata necessaria per che la commissione territoriale possa decidere.
Se la domanda è ancora in corso e la persona conserva il diritto di rimanere in Italia, il documento può essere rinnovato secondo le disposizioni applicabili.
Allo stesso modo, la scadenza del documento non determina automaticamente la perdita del diritto di soggiorno: bisogna considerare la situazione concreta della domanda e l’eventuale permanenza delle condizioni previste dalla legge.
6. Con il nuovo documento, quali servizi possono utilizzare i richiedenti asilo?
Un aspetto particolarmente importante, che merita di essere chiarito, riguarda i diritti e le prestazioni ai quali possono accedere le persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale.
Il nuovo documento nominativo non serve soltanto a dimostrare che la persona ha avviato una procedura di asilo. Durante la fase transitoria costituisce anche l’unica documentazione da utilizzare per richiedere le prestazioni riconosciute dalla normativa ai richiedenti protezione internazionale.
Tra i principali diritti e servizi troviamo:
- Iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Il richiedente protezione internazionale può iscriversi al Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto legislativo 142/2015.
- Istruzione dei figli minorenni
I figli minorenni dei richiedenti asilo hanno diritto all’istruzione secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana, con le garanzie riconosciute ai minori stranieri.
- Corsi di lingua italiana
I richiedenti possono accedere ai corsi e alle iniziative finalizzate all’apprendimento della lingua italiana, favorendo così il loro inserimento nella società. Questi sono alcuni libri che possono aiutare ad imparare l’italiano velocemente:
- Iscrizione anagrafica
È possibile richiedere l’iscrizione anagrafica nei casi previsti dalla legge. Occorre tuttavia precisare che questa possibilità non riguarda le persone sottoposte alla procedura accelerata di frontiera, per le quali si applicano specifiche disposizioni.
- Accesso al lavoro
Il richiedente può accedere al lavoro dopo il decorso del periodo di 90 giorni previsto dall’articolo 22 del Decreto legislativo 142/2015, alle condizioni stabilite dalla legge.
È quindi importante che le amministrazioni e gli enti che erogano questi servizi conoscano il nuovo documento e non continuino a richiedere automaticamente il vecchio permesso cartaceo per richiesta asilo.
7. I richiedenti asilo possono lavorare con il nuovo documento?
Sì. Il nuovo documento nominativo consente al richiedente protezione internazionale di svolgere un’attività lavorativa, ma non immediatamente dopo la sua emissione.
La normativa di riferimento è l’articolo 22, comma 1, del Decreto legislativo 142/2015.
Il diritto di accedere al lavoro matura dopo 90 giorni dalla data di formalizzazione della domanda, purché il procedimento non sia ancora concluso e ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Durante l’attuale fase transitoria, la registrazione e la formalizzazione vengono effettuate contestualmente. Di conseguenza, il periodo di 90 giorni decorre dalla data di registrazione della domanda, che coincide con quella di formalizzazione.
Un esempio pratico
Immaginiamo una persona che presenti domanda di protezione internazionale il 1° novembre 2026. La Questura registra e formalizza la domanda nella stessa occasione, rilasciando il documento nominativo.
In questo caso:
- il documento ha validità di un anno dalla data di registrazione;
- i 90 giorni per accedere al lavoro decorrono dalla stessa data;
- trascorso questo periodo, il richiedente può svolgere un’attività lavorativa se la procedura è ancora in corso e sussistono le condizioni previste dalla legge.
ATTENZIONE: È importante che i datori di lavoro verifichino la data di registrazione e formalizzazione, senza confondere il semplice rilascio del documento con l’immediata possibilità di iniziare un’attività lavorativa.
Che cosa deve indicare il datore di lavoro nella comunicazione di assunzione di un richiedente asilo?
Questa è un’informazione particolarmente utile per le aziende e per i consulenti del lavoro.
Secondo i chiarimenti pubblicati dal Portale Integrazione Migranti, nella comunicazione obbligatoria di assunzione il datore di lavoro deve indicare il Codice Unico d’Identità (CUI) riportato sul nuovo documento nominativo.
Non è necessario attendere o richiedere un ulteriore documento ai fini dell’assunzione, una volta maturato il diritto al lavoro.
Questa precisazione facilita la gestione delle assunzioni e permette di evitare richieste documentali non previste dalla nuova disciplina.
8. Che cosa succede ai vecchi permessi di soggiorno per richiesta asilo?
La nuova procedura non significa che tutti i documenti rilasciati prima del 12 giugno 2026 siano diventati automaticamente inutilizzabili.
È necessario distinguere tra le persone che hanno presentato e formalizzato la domanda prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e quelle che hanno avviato la procedura successivamente.
Domande per richiesta asilo formalizzate prima del 12 giugno 2026
Per le domande formalizzate prima di questa data continua ad applicarsi la disciplina precedente nei casi previsti dalla normativa.
Di conseguenza, le persone interessate possono continuare a utilizzare il vecchio permesso di soggiorno per richiesta asilo e richiederne il rinnovo secondo le regole applicabili alla loro posizione.
Domande per richiesta asilo presentate dal 12 giugno 2026
Per le nuove domande si applica invece la disciplina introdotta dal Decreto-legge 100/2026 e successivamente modificata dal Decreto-legge 168/2026.
Il richiedente riceve il nuovo documento nominativo anziché il tradizionale permesso cartaceo. Il vecchio permesso può comunque continuare a essere rilasciato o rinnovato per i titoli emessi prima del 12 giugno 2026 che necessitano di rinnovo, nonché per le domande già formalizzate prima di tale data, secondo le disposizioni applicabili.
Questa distinzione è fondamentale per evitare confusione nelle procedure di rinnovo e nell’assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
9. Attenzione alla dicitura dei 21 giorni riportata sul nuovo documento
C’è un ulteriore chiarimento pubblicato dal Portale Integrazione Migranti che merita particolare attenzione.
Sul nuovo documento nominativo può essere presente una dicitura secondo la quale il richiedente dispone di un massimo di 21 giorni dalla registrazione per procedere alla formalizzazione della domanda.
Tuttavia, durante la fase transitoria attualmente in vigore, questa indicazione non deve essere interpretata come un obbligo per il richiedente di tornare successivamente in Questura per completare la procedura.
Infatti, fino al 30 aprile 2027, la registrazione e la formalizzazione vengono effettuate contestualmente dalle Questure e dagli Uffici di Polizia di Frontiera.
Pertanto, la domanda si considera già formalizzata al momento della registrazione.
Il Portale Integrazione Migranti ha chiarito espressamente che, durante questo periodo, non bisogna tenere conto della dicitura dei 21 giorni riportata sul documento.
È un chiarimento importante perché evita che i richiedenti asilo possano essere indotti a credere di dover compiere un ulteriore adempimento entro quel termine.
10. Che cosa succederà dopo il 30 aprile 2027?
Salvo ulteriori modifiche o proroghe, dal 1° maggio 2027 dovrebbe entrare in funzione il sistema ordinario previsto dalla nuova disciplina.
La procedura sarà organizzata in modo differente rispetto all’attuale fase transitoria. In particolare, le attività saranno suddivise secondo le competenze previste dal Decreto legislativo 25/2008, come modificato dal Decreto-legge 100/2026:
- Manifestazione della volontà: sarà ricevuta secondo le modalità previste dall’articolo 26, nell’ambito delle competenze delle Commissioni territoriali e attraverso i soggetti esterni convenzionati.
- Registrazione: sarà effettuata dalle Questure e dagli Uffici di Polizia di Frontiera competenti, secondo l’articolo 26-bis.
- Formalizzazione: sarà gestita secondo l’articolo 26-ter, presso le Commissioni territoriali attraverso i soggetti e gli uffici individuati dalla normativa.
In questo nuovo sistema, la registrazione e la formalizzazione non saranno più necessariamente effettuate nello stesso momento e dallo stesso ufficio.
Il Regolamento europeo prevede, come già ricordato, che la formalizzazione avvenga entro 21 giorni dalla registrazione, oppure entro 5 giorni nelle procedure di frontiera.
Sarà quindi necessario attendere l’effettiva organizzazione delle nuove procedure e i relativi chiarimenti amministrativi per comprendere come funzionerà concretamente il sistema in tutte le Questure italiane.
La data del 30 aprile 2027 rappresenta, allo stato attuale, il termine previsto dalla legge per la fase transitoria. Non si può escludere che intervengano ulteriori modifiche, ma al momento questa rimane la scadenza di riferimento.
11. Nuovo documento richiedenti asilo: riepilogo delle principali novità
Per facilitare la consultazione, ecco una tabella con le informazioni più importanti da ricordare.
| Aspetto | Nuova disciplina |
|---|---|
| Documento rilasciato | Attestazione di manifestazione protezione internazionale |
| Data di introduzione | 12 giugno 2026 |
| Validità | Un anno |
| Decorrenza | Dalla data di registrazione della domanda |
| Rinnovo | Possibile finché permane il diritto di rimanere in Italia |
| Valore identificativo | Documento di riconoscimento |
| Modello C3 | Non viene più redatto nella fase transitoria |
| Accesso al lavoro | Dopo 90 giorni dalla formalizzazione |
| Codice per la comunicazione di assunzione | CUI |
| Servizi accessibili | Sanità, istruzione, corsi di italiano e altre prestazioni previste dalla legge |
| Uffici competenti nella fase transitoria | Questure e Uffici di Polizia di Frontiera |
| Termine della fase transitoria | 30 aprile 2027 |
Conclusioni: un documento valido un anno e più tempo per completare la transizione
Le modifiche introdotte dal Decreto-legge 168/2026 sono importanti per tutte le persone che chiedono protezione internazionale in Italia.
L’estensione della validità del nuovo documento da sei mesi a un anno rappresenta un cambiamento concreto nella gestione amministrativa della posizione dei richiedenti asilo. Riduce la frequenza dei rinnovi e consente una maggiore continuità documentale durante l’attesa della decisione sulla domanda.
La proroga della fase transitoria fino al 30 aprile 2027, invece, permette alle amministrazioni di continuare a gestire le fasi iniziali della procedura attraverso le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera, mentre vengono predisposte le condizioni necessarie per il passaggio al nuovo sistema ordinario.
Per i richiedenti asilo è importante conoscere il valore del nuovo documento, i diritti che consente di esercitare e le condizioni per accedere al lavoro. Per i datori di lavoro e gli operatori dell’immigrazione, è altrettanto importante aggiornare le proprie procedure, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione del titolare e l’utilizzo del CUI nelle comunicazioni di assunzione.
Continueremo a seguire gli aggiornamenti normativi e amministrativi relativi al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, perché le novità introdotte nel 2026 avranno conseguenze concrete sulla gestione delle domande di protezione internazionale anche nei prossimi mesi.
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