La separazione non giustifica il mancato rinnovo del permesso di soggiorno

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Il matrimonio con chi è regolarmente soggiornante in Italia è uno dei modi per chiedere il permesso di soggiorno. A seguito della cessazione di un rapporto di matrimonio tra cittadino italiano e straniero non può essere negato a quest’ultimo il rinnovo del permesso di soggiorno.

La separazione non giustifica il mancato rinnovo del permesso di soggiorno




Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 12745 depositata il 23 maggio 2013, con la quale è stato rigettato il ricorso della Questura di Verona contro il provvedimento della Corte d’Appello di Venezia che aveva accolto il reclamo di una cittadina di origini straniere. La donna si era opposta al provvedimento del Tribunale di Verona che aveva confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. “Tale diniego – si legge nella sentenza – era stato motivato dalla sopravvenuta cessazione della convivenza tra la richiedente e il coniuge italiano, con conseguente venir meno della condizione richiesta dall’articolo 19, secondo comma lettera c) del Dlgs 286 del 1998 e dall’articolo 30, comma 1 bis del Dlgs 286 del 1998”.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della donna argomentando che “la cessazione di fatto della convivenza, dopo almeno sette anni di matrimonio e di convivenza effettiva attestata dai due precedenti permessi di soggiorno per motivi familiari rilasciati alla cittadina straniera (…), è inidonea a far venire meno le condizioni per il rinnovo del predetto permesso, non potendo il vincolo coniugale in oggetto essere ritenuto fittizio“. Il ministero dell’Interno e la Questura di Verona si erano opposti sottolineando, tra le altre cose, che il permesso di soggiorno richiesto dalla donna il giorno successivo al matrimonio le era poi stato rinnovato e successivamente revocato dopo aver verificato che era cessata la convivenza.

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La Cassazione spiega che tra i criteri di “riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno” non si può far rientrare la convivenza effettiva. Nella sentenza si ricorda anche che la legge stabilisce che “il familiare che non abbia già ottenuto la carta di soggiorno permanente perde il diritto al soggiorno (in assenza di figli minori) se il matrimonio è durato meno di tre anni di cui almeno uno sul territorio nazionale“. In questo caso specifico, la Cassazione ha concluso che, non trattandosi di un matrimonio fittizio, vista la durata di sei anni, la fine della relazione non può giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL RISULTATO DELLA SENTENZA SULLA SEPARAZIONE E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Fonte: IlSole24Ore.com

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